Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Decisione dell'Autorita' competente in merito all'istanza di apertura di procedura amichevole (articolo 6 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49)

[2]1. L'Agenzia delle entrate adotta una decisione in merito all'accoglimento o al rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole entro sei mesi dalla data di ricezione dell'istanza medesima, o entro sei mesi dalla data di ricezione delle informazioni di cui all'articolo 121, comma 1, dandone tempestiva notifica ai soggetti interessati e comunicazione alle Autorita' competenti degli altri Stati membri coinvolti. 2. L'istanza di apertura di procedura amichevole e' rigettata nei seguenti casi:

  • a)l'istanza non contiene le informazioni di cui agli articoli 119 e 121 ovvero le informazioni supplementari, se richieste, non sono state trasmesse entro il termine di cui all'articolo 121 comma 2;
  • b)non vi e' alcuna questione controversa;
  • c)l'istanza non e' stata presentata entro il termine di tre anni di cui all'articolo 119, comma 1;
  • d)e' intervenuta sulla questione controversa una sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli articoli 99 e 100 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175. 3. Nell'informare il soggetto interessato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate indica i motivi che hanno determinato il rigetto dell'istanza. 4. Qualora l'Agenzia delle entrate non abbia notificato una decisione in merito all'istanza entro il termine di cui al comma 1, detta istanza si considera accolta.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art122 · fonte del testo

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