Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Modalita' e procedure operative (articolo 23 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49)
[2]1. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' e le procedure necessarie al fine di rendere operative le disposizioni della presente sezione, con particolare riferimento all'articolo 119, commi 1, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, all'articolo 121, commi 1 e 2, all'articolo 123, commi 3 e 5, all'articolo 125, commi 1, 2 e 5, all'articolo 134, comma 6 e all'articolo 135, commi 1 e 5.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
