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In corrispettivo della rinuncia da parte dello Stato alla sovvenzione, le due Provincie rinunciano alla loro volta alla eventuale partecipazione agli utili sui prodotti superiori alle L. 29,000 a chilometro, e alla possibilita' di controllo sulla contabilita' della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1926 al 16 dicembre 2009
