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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1926 al 16 dicembre 2009. 1327 parole tolte, 22 parole aggiunte in 26 capoversi.

Convenzione tolto: tra lo Stato e le provincie di Palermo e di Trapani a composizione della vertenza riguardante la sovvenzione dovuta dal Consorzio per la ferrovia Palermo-Marsala-Trapani.

tolto: L'anno 1924, addi' 19 settembre in una sala di questo Ministero delle finanze, si sono riuniti i signori:

tolto: Gr. uff. prof. Carlo Conti Rossini, direttore generale del Tesoro e comm. avv. Carlo Tonti fu Vito, capo divisione nell'Amministrazione dei lavori pubblici, in rappresentanza dell'Amministrazione dello Stato, debitamente a cio' autorizzati rispettivamente da S. E. il Ministro per le finanze e da S. E. il Ministro per i lavori pubblici, mediante deleghe in data 29 agosto 1924, n. 88136, e 7 settembre 1924, n. 15838, che si allegano al primo originale, sotto le lettere A e B;

tolto: Il sig. comm. Raffaele Barabbino fu G. Battista, nato a Palermo, domiciliato a Palermo, rappresentate la provincia di Palermo, debitamente autorizzato con deliberazione della Deputazione provinciale dell'8 agosto 1924 ratificata dal Consiglio provinciale nella tornata del 13 agosto 1924 pure allegata in copia al primo originale del presente atto (allegato C); e rappresentante, il suddetto comm. Barabbino, anche la provincia di Trapani, debitamente autorizzato con deliberazione della Commissione Reale per l'amministrazione della Provincia, approvata in data 30 agosto 1924 coi poteri del Consiglio anch'essa allegata in copia al primo originale del presente atto, sotto la lettera D.

tolto: Le parti come sopra costituite, premesso:

tolto: Che in base alla Convenzione 25 agosto 1874 il Governo concesse al Consorzio costituitosi fra le provincie di Palermo e di Trapani la costruzione e l'esercizio della strada ferrata Palermo-Marsala-Trapani accordando una sovvenzione annua di L. 14,000 per ciascuno dei 127+182 chilometri per anni 99 sotto la condizione che, allorquando il prodotto lordo avesse superato le L. 12,000 a chilometro, il sussidio governativo avrebbe dovuto essere diminuito della meta' della differenza intercedente fra il prodotto effettivo ed il prodotto minimo di L. 12,000. Fu stabilito inoltre che lo Stato avrebbe partecipato ai prodotti lordi eccedenti L. 29,000 a chilometro, in ragione di una terza parte. Il prodotto chilometrico da servire di base alla diminuzione della sovvenzione era da desumersi dal reddito dell'intera linea, considerata nella sua effettiva lunghezza;

tolto: Che colla Convenzione 12 luglio 1876 intervenuta tra il Consorzio suddetto e l'impresa che assumeva la costruzione della linea, il Consorzio medesimo si obbligava a pagare alla Societa', da costituirsi, un sussidio annuo di L. 464,000; con l'intesa (art. 4 della Convenzione) che la sovvenzione sarebbe stata ridotta nella stessa proporzione della intera sovvenzione governativa e nei medesimi casi previsti nella Convenzione 25 agosto 1874, intervenuta tra lo Stato ed il Consorzio;

tolto: Che procedutosi al riscatto della linea, con effetto dal 1° gennaio 1905, mediante Convenzione fra Stato e Societa', il Consorzio sostenne che per questo solo fatto veniva per esso a cessare l'obbligo del pagamento del sussidio, mentre l'Amministrazione governativa oppose che il riscatto, nulla innovando nei rapporti giuridici fra Societa' sub-concessionaria e Consorzio, questo avrebbe dovuto continuare a pagare alla Societa' il convenuto sussidio fino al termine della concessione; sussidio che, per altro, per effetto della Convenzione di riscatto resto' compreso integralmente nelle annualita' di riscatto dovute dallo Stato; e quindi lo Stato, sostituendosi alla Societa' nella proprieta' della linea e continuandole a pagare in proprio la somma corrispondente alla sovvenzione consorziale doveva intendersi surrogato anche in tutti i diritti sociali verso i terzi e cioe' verso il Consorzio, per ripetere le somme a cui questo si era obbligato;

Mostra gli altri 18 capoversi cambiati

tolto: Che il giudizio introdotto dall'Amministrazione dello Stato con citazione presso il Tribunale di Palermo e' stato sempre rinviato in attesa che il Consorzio facesse proposte per transigere la vertenza, in conformita' delle promesse da esso fatte;

tolto: Che la causa era stata di ufficio cancellata dal ruolo nell'udienza del 31 luglio 1916 essendosi iniziate trattative fra l'Avvocatura erariale generale e i rappresentanti del Consorzio per un amichevole componimento della lite;

tolto: Che le proposte di transazione dal Consorzio formulate in apposito memoriale erano basate sulle seguenti premesse:

tolto: 1° che ammessa in via di ipotesi a fondamento della domanda dello Stato, per il pagamento dei contributi, la Convenzione 12 luglio 1876 stipulata fra le provincie di Palermo e Trapani da una parte e la Societa' sub-concessionaria dall'altra, e' da rilevare che la Convenzione medesima pone il pagamento del contributo in correlazione al prodotto lordo chilometrico della linea, nel senso che ad esso deve essere commisurato, degradando con l'aumento del prodotto;

tolto: 2° che la stessa Convenzione conferisce alle menzionate Provincie il diritto di partecipazione agli utili qualora il prodotto superi L. 29,000 a chilometro;

tolto: 3° che in conseguenza di cio', correlativo alla obbligazione di pagamento del contributo, da parte delle Amministrazioni provinciali, e' il loro diritto di controllo della gestione e dell'esercizio della linea;

tolto: 4° che non avendo l'Amministrazione ferroviaria tenuta una gestione separata della linea, dal 1904 (epoca del riscatto) ad oggi e non potendo fornire la dimostrazione contabile del prodotto della ferrovia in parola, lo Stato non puo' richiedere il pagamento del contributo per lo stesso periodo di tempo;

tolto: E consistevano nell'abbandonare ogni questione per il passato, non potendosi eseguire un accertamento dei diritti e degli obblighi di ciascun contraente, a causa della omessa contabilizzazione dei prodotti da parte delle Ferrovie dello Stato. Quanto all'avvenire le due Provincie facevano presente che, ammettendo per ipotesi che lo Stato potesse riprendere i suoi diritti, previo il riconoscimento dei suoi obblighi verso le due Provincie, queste in corrispettivo della rinuncia da parte dello Stato al contributo, avrebbero potuto rinunciare alla lor volta al diritto di controllo ed alla partecipazione agli utili;

tolto: Ritenuto che l'affermazione dei patrocinatori del Consorzio relativa alla tenuta o meno di una contabilita' distinta da parte delle Ferrovie dello Stato dei prodotti di esercizio della linea di cui trattasi e' risultata infondata; infatti in seguito ad accordi presi tra il Ministero del tesoro (ora finanze), le Ferrovie dello Stato e il Ministero dei lavori pubblici era stato gia' stabilito di continuare a tenere in separata evidenza la contabilita' dei prodotti della linea Palermo-Marsala-Trapani per rispondere, ad ogni evenienza, alle pretese delle due Provincie interessate;

tolto: Preso atto che dai calcoli eseguiti per determinare la riduzione del contributo di L. 464,000 annue dovute dal Consorzio, risulta che per gli anni dal 1905, epoca del riscatto, a tutto il 1920, dalle complessive L. 6,960,000 (464,000 x 15 anni) occorre dedurre L. 1,115,072.68, restando cosi' dovute a tutto il 1920 soleL. 5,844,927.32;

tolto: Preso atto che i prodotti del 1923 hanno raggiunto lire 5,887,996.92 e la riduzione del contributo delle due Provincie per tale anno ascenderebbe a L. 462,293.23 e cioe' sarebbe quasi totale;

tolto: Considerato che la somma in contestazione per il periodo intercedente dal 1905 al 31 dicembre 1922 si aggira sulle L. 6,000,000;

tolto: Ritenuto che la questione si riduce in sostanza a stabilire se, avuto riguardo alle condizioni finanziarie dei due Enti locali si possa imporre un forte aggravio ai rispettivi bilanci per il pagamento degli arretrati;

tolto: Considerato che anche il Ministero dell'interno ebbe a dichiarare in proposito che le condizioni del momento non consentono alcun straordinario aggravio ai contribuenti fondiari, dato che, per reintegrare i fondi stornati si dovrebbe elevare fortemente l'aliquota della sovraimposta, il che non e' possibile, considerato pure che dal 1918 ad oggi le condizioni finanziarie delle due Provincie sono andate peggiorando;

tolto: Visto che, pur di addivenire ad una amichevole transazione fra lo Stato ed il Consorzio, le due provincie di Palermo e Trapani, con le due deliberazioni 18 aprile 1924 (Deputazione provinciale di Palermo) e 3 maggio 1924 (Commissione Reale per l'amministrazione della provincia di Trapani) hanno offerto a liquidazione e transazione della somma contestata per il periodo precedente, la somma di lire 600,000 che rappresenta la decima parte del debito in contestazione, da corrispondersi in tre esercizi a cominciare dal 1925 senza interessi;

tolto: Convengono e stipulano quanto appresso:

tolto: Art. 1.

tolto: Le suesposte premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.aggiunto: -art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1925-12-03;2546~art1 · fonte del testo

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