Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 novembre 1969 al 19 agosto 1973. Leggi il testo vigente →

[1]Onorari

[2]Gli onorari sono stabiliti per il professionista incaricato in ragione di lire 800 per ogni ora o frazione di ora, ore a lire 500 all'ora per ogni aiuto di concetto Quando questo onorario e' integrativo di quelli a percentuale od a quantita', il compenso e' ridotto a meta'. Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio, di notte, all'estero, detti compensi possono essere aumentati fino ad un massimo del 60 per cento. Le prestazioni a vacazione si computano in base al tempo effettivamente occorso. Per ogni periodo di un'ora o frazione si calcola una vacazione. Non si possono chiedere di regola meno di due e piu' di dieci vacazioni al giorno, salvo i casi di urgenza o la esecuzione di lavori in ore notturne.

[3]1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 marzo 1967, n. 118

1

La L. 7 marzo 1967, n. 118 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli onorari per le prestazioni a vacazione stabilite per il professionista incaricato, di cui all'articolo 39 della legge 12 marzo 1957, n. 146, sono aumentati a lire 2000 per ogni ora o frazione di ora, oltre lire 1250 all'ora quando e' necessaria l'opera di un collaboratore di concetto".

Decreto Ministeriale 30 ottobre 1969

2

Il Decreto Ministeriale 30 ottobre 1969 (in G.U. 14/11/1969, n. 288) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura degli onorari ed indennita' previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali, approvata con legge 12 marzo 1957, n. 146, quale risulta a seguito delle modifiche disposte con legge 7 marzo 1967, n. 118, e' ulteriormente aumentata del 15 per cento". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "I nuovi compensi di cui agli articoli precedenti si applicano anche alle prestazioni professionali in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento".

Testo in vigore dal 29 novembre 1969 al 19 agosto 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 novembre 1969

Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 1967 al 29 novembre 1969.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto Ministeriale 30 ottobre 1969

    Il Decreto Ministeriale 30 ottobre 1969 (in G.U. 14/11/1969, n. 288) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura degli onorari ed indennita' previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali, approvata con legge 12 marzo 1957, n. 146, quale risulta a seguito delle modifiche disposte con legge 7 marzo 1967, n. 118, e' ulteriormente aumentata del 15 per cento". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "I nuovi compensi di cui agli articoli precedenti si applicano anche alle prestazioni professionali in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-03-12;146~art39 · fonte del testo

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