Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 5 maggio 1953 al 1 gennaio 1994. 81 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le obbligazioni emesse dagli Istituti di cui al presente capo sono assimilate a quelle degli Istituti di credito fondiario. Esse sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle borse valori della Repubblica, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo sul capitale e sui frutti spettante sia all'Erario dello Stato, sia agli enti locali e regionali, ad eccezione della imposta sul bollo, che e' dovuta nella misura ridotta prevista per le obbligazioni emesse dal Consorzio di credito per le opere pubbliche.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-04-11;298~art13 · fonte del testo
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