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[1]Per provvedere alle cattedre nelle sedi piu' importanti, le quali saranno indicate nel regolamento, dovranno bandirsi speciali concorsi, ai quali saranno ammessi:
- a)coloro che occupino o abbiano occupato come insegnanti di ruolo un posto in scuole medie governative;
- b)coloro che in concorsi posteriori alla legge 8 aprile 1906, n. 141, abbiano ottenuto le votazioni prescritte per potere essere dichiarati vincitori per un posto di ruolo nelle scuole predette, quand'anche siano stati classificati soltanto fra gli idonei; fatta solo eccezione pei concorsi a cattedre di materie speciali che saranno designate nel regolamento per le quali il numero degli insegnanti di ruolo sia ristretto, potendo ai concorsi speciali per queste cattedre ammettersi anche tutti gli estranei che abbiano la laurea o il diploma di abilitazione concernente la materia messa a concorso.
[2]I concorsi speciali sono indetti per titoli. Tuttavia quando questi siano stati esaminati e discussi, la Commissione, nei casi e con le norme che saranno stabilite nel regolamento, decidera' se e quali dei concorrenti debbano essere sottoposti ad una o piu' prove scritte, orali, grafiche o pratiche.
[3]In questi concorsi la Commissione potra' proporre un numero di candidati che sara' al piu' il triplo del numero dei posti messi a concorso. Per tutto il resto si applicheranno a questi concorsi le norme stabilite ai precedenti articoli 1 e 2.
[4]L'ufficio di assistente universitario e quello di professore di scuole medie sono incompatibili. Tuttavia e' concesso ai professori di scuole medie l'assumere la carica di assistente a cattedre di scienze sperimentali, quando non vi si oppongano ragioni didattiche e sotto condizioni da stabilirsi dal regolamento.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Legge 16 luglio 1914, n. 679
4La Legge 16 luglio 1914, n. 679, nel modificare l'art. 2 della legge 12 marzo 1911, n. 177, ha conseguentemmente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Al comma 3° dell'art. 2 della legge 12 marzo 1911, n. 177, e' sostituito il seguente: «Le sedi disponibili devono essere nominativamente indicate nell'avviso di concorso e non potranno essere piu' di tre in ciascun bando di concorso. La Commissione designera' in ordine di merito sei vincitori per ciascuna delle sedi. I vincitori, che non accettino la sede per la quale hanno concorso, sono esclusi dal concorso speciale successivo»".
Il Regio D.L.16 novembre 1922, n. 1545, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Sono abrogati [...] il terzo 2 e 3 dell'articolo 6 della legge 8 aprile 1906, n. 141".
Testo in vigore dal 20 dicembre 1922 al 28 dicembre 1922
