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[1]Per provvedere alle cattedre nelle sedi piu' importanti, le quali saranno indicate nel regolamento, dovranno bandirsi speciali concorsi per titoli e per esame, ai quali saranno ammessi i laureati e coloro che hanno il diploma concernente la materia messa a concorso.
[2]Si applicheranno a questi concorsi le norme stabilite nei precedenti articoli.
[3]Gli effetti di ciascun concorso speciale sono esauriti, quando siano state fatte in base ad esso le nomine alle cattedre vacanti, per le quali il concorso fu aperto.
[4]L'ufficio di assistente universitario e quello di professore di scuole medie e normali sono incompatibili.
[5]Osservate le garanzie dell'art. 5 potra' aver luogo, anche senza concorso, il trasferimento di un insegnante dall'una all'altra delle sedi piu' importanti, di cui alla parte prima del presente articolo.
Testo in vigore dal 5 maggio 1906 al 29 marzo 1911
