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[1]Ai concorsi potranno essere ammessi soltanto coloro i quali presentino la laurea o il diploma richiesti dalla cattedra messa a concorso. Invece di questi titoli varra' solo il corrispondente certificato di abilitazione concesso dal Ministero dell'istruzione non piu' tardi del 31 dicembre 1905, rimanendo per l'avvenire vietata la concessione di simili abilitazioni, come di qualunque altra per esame, in materie per le quali si possa conseguire laurea o diploma nelle scuole dello Stato.
[2]((Il concorso e' bandito per un numero determinato di posti e si svolge secondo le norme indicate nel regolamento.
[3]La Commissione giudicatrice designa in ordine di merito i vincitori per il numero de posti messi a concorso. Oltre a questa graduatoria essa ne forma una seconda, designando fra i concorrenti coloro che essa reputa idonei all'ufficio di ruolo in numero non superiore alla meta' del numero dei vincitori.
[4]Le nomine ai posti disponibili sono fatte seguendo l'ordine della graduatoria dei vincitori.
[5]Il rifiuto della nomina o della sede offerta importa la perdita di qualsiasi diritto derivante dal concorso.
[6]Se per il rifiuto di taluno dei vincitori non sia possibile provvedere colla graduatoria dei vincitori a tutti i posti messi a concorso, si passa alla graduatoria degli idonei, i quali saranno assunti ai posti ancora vacanti, seguendo l'ordine con cui sono stati designati.
[7]Gli effetti del concorso cessano quando sia stato provveduto al numero dei posti indicato nel bando del concorso stesso.
[8]Quando gli atti di un concorso siano resi esecutivi entro il mese di settembre, le nomine dei vincitori si faranno non oltre l'ottobre successivo; in caso contrario, le nomine stesse saranno rinviate all'anno scolastico seguente.
[9]Per le supplenze sara' titolo di preferenza, secondo norme da stabilirsi per regolamento, l'essere riuscito vincitore od idoneo o avere lodevolmente insegnato almeno un anno in scuole governative o pareggiate)).
Testo in vigore dal 7 agosto 1914 al 16 dicembre 2009
