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[1]Ai concorsi potranno essere ammessi soltanto coloro i quali presentino la laurea o il diploma richiesti dalla cattedra messa a concorso. Invece di questi titoli varra' solo il corrispondente certificato di abilitazione concesso dal Ministero dell'istruzione non piu' tardi del 31 dicembre 1905, rimanendo per l'avvenire vietata la concessione di simili abilitazioni, come di qualunque altra per esame, in materie per le quali si possa conseguire laurea o diploma nelle scuole dello Stato.
[2]Il concorso sara' indetto per un numero determinato di posti.
[3]Nella relazione del concorso, alla graduatoria dei vincitori del numero di posti per cui il concorso fu bandito, seguira' quella degli altri concorrenti che furono riconosciuti idonei, i quali pero' non avranno titolo per ottenere un posto di ruolo.
[4]Nelle nomine si dovra' seguire l'ordine della graduatoria dei vincitori del concorso, e gl'incarichi temporanei e le supplenze, quando non possano affidarsi ad insegnanti della stessa o di altra scuola della citta' dovranno possibilmente affidarsi ai vincitori del concorso non ancora nominati, o, in mancanza, agli altri graduati, secondo l'ordine della graduatoria.
Testo in vigore dal 5 maggio 1906 al 7 agosto 1914
