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[1]((I componenti della sezione di cui al n. 1 dell'articolo precedente scadranno dal loro ufficio quando cessino di appartenere al Consiglio superiore. Essi pero' potranno essere confermati quando siano nuova mente nominati od eletti al Consiglio stesso a norma dell'art. 1 del presente decreto)).
[2]I componenti di cui al n. 2, si rinnovano per meta' ogni biennio, e non possono essere rieletti se non dopo due anni dalla scadenza. Alla fine del primo biennio la scadenza e' determinata dalla sorte, dopo dall'anzianita'.
[3]La sezione e' presieduta da uno dei componenti scelto dal ministro. Il voto del presidente prevale in caso di parita'.
[4]Alle adunanze della sezione interverra', con voto consultivo, un ispettore o il capo di servizio dell' Amministrazione centrale per gli affari di loro competenza. Un impiegato del Ministero fara' da segretario. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 21 ottobre 1906, n. 588
2Il Regio Decreto 21 ottobre 1906, n. 588 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Dalla data del presente decreto, avranno vigore gli articoli 15, 16, 17 e 18 della legge 8 aprile 1906, n. 141",
Testo in vigore dal 22 maggio 1919 al 16 dicembre 2009
