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[1]I componenti della sezione, di cui al n. 1 dell'articolo procedente, scadranno dal loro ufficio, quando cessino di appartenere alla Giunta del Consiglio superiore.
[2]I componenti di cui al n. 2, si rinnovano per meta' ogni biennio, e non possono essere rieletti se non dopo due anni dalla scadenza. Alla fine del primo biennio la scadenza e' determinata dalla sorte, dopo dall'anzianita'.
[3]La sezione e' presieduta da uno dei componenti scelto dal ministro. Il voto del presidente prevale in caso di parita'.
[4]Alle adunanze della sezione interverra', con voto consultivo, un ispettore o il capo di servizio dell' Amministrazione centrale per gli affari di loro competenza. Un impiegato del Ministero fara' da segretario.
Testo in vigore dal 5 maggio 1906 al 18 dicembre 1906
