Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 13 maggio 1882 al 16 dicembre 2009. 902 parole tolte, 20 parole aggiunte in 34 capoversi.

tolto: Agli articoli 44, 45, 65, 69, 74, 75, 77, 80 della legge elettorale in data delli 22 gennaio 1882, n. 593 (Serie 3ª), sono sostituiti i seguenti:

tolto: Art. 44. Il numero dei deputati per tutto il Regno e' di 508 ed e' ripartito fra le diverse provincie nel modo seguente:

tolto: La provincia di Alessandria ne elegge n. 13 - Ancona 5 - Aquila 7 - Arezzo 5 - Ascoli Piceno 4 - Avellino 8 - Bari 11 - Belluno 3 - Benevento 5 - Bergamo 7 - Bologna 8 - Brescia 9 - Cagliari 7 - Caltanissetta 4 - Campobasso 7 - Caserta 14 - Catania 9 - Catanzaro 8 - Chieti 7 - Como 9 - Cosenza 10 - Cremona 6 - Cuneo 12 - Ferrara 4 - Firenze 14 - Foggia 6 - Forli' 4 - Genova 13 - Girgenti 6 - Grosseto 2 - Lecce 9 - Livorno 2 - Lucca 5 - Macerata 5 - Mantova 5 - Massa e Carrara 3 - Messina 8 - Milano 18 - Modena 5 - Napoli 18 - Novara 12 - Padova 6 - Palermo 11 - Parma 5 - Pavia 8 - Perugia 10 - Pesaro e Urbino 4 - Piacenza 4 - Pisa 5 - Porto Maurizio 3 - Potenza 10 - Ravenna 4 - Reggio Calabria 7 - Reggio Emilia 5 - Roma 15 - Rovigo 4 - Salerno 12 - Sassari 4 - Siena 4 - Siracusa 6 - Sondrio 2 - Teramo 5 - Torino 19 - Trapani 4 - Treviso 6 - Udine 9 - Venezia 6 - Verona 6 - Vicenza 7.

tolto: Art. 45. L'elezione dei deputati e' fatta a scrutinio di lista nei 135 Collegi la cui circoscrizione e' determinata nella tabella annessa alla presente legge e che fa parte integrale di essa.

tolto: Ciascun Collegio elegge il numero dei deputati attribuitigli nella tabella medesima.

tolto: Il Governo del Re, udito il parere di una Commissione parlamentare, con decreto Reale da pubblicarsi non piu' tardi di un mese dalla promulgazione della presente legge, introdurra' nella circoscrizione elettorale stabilita nell'annessa tabella, e dentro i confini di ciascuna provincia, quelle correzioni che credera' indispensabili.

tolto: Non potra' essere alterato il numero dei Collegi nelle provincie alle quali non sono assegnati piu' di sette deputati.

tolto: Il numero dei Collegi a 5 deputati non sara' minore di 33, ne' maggiore di 38.

Mostra gli altri 26 capoversi cambiati

tolto: Non potranno essere istituiti nuovi Collegi a due deputati.

tolto: La Commissione si comporra' di sei senatori e di sei deputati, eletti dalle rispettive Camere, e sara' presieduta dal Ministro dell'Interno.

tolto: Art. 65. L'elettore chiamato recasi ad una delle tavole a cio' destinate e sulla scheda consegnatagli scrive:

tolto: a) Quattro nomi nei Collegi che devono eleggere quattro o cinque deputati;

tolto: b) Tre nomi nei Collegi che devono eleggere tre deputati;

tolto: c) Due nomi nei Collegi che devono eleggere due deputati;

tolto: A ciascun nome l'elettore puo' aggiungere la paternita', la professione, il titolo onorifico e gentilizio, il grado accademico e l'indicazione di uffici sostenuti.

tolto: Qualunque altra indicazione e' vietata.

tolto: Se l'elettore, per l'eccezione di cui all'articolo 102, o per fisica indisposizione notoria, o regolarmente dimostrata all'ufficio, trovasi nell'impossibilita' di scrivere la scheda, e' ammesso a farla scrivere da un altro elettore, di sua confidenza; il segretario lo fa risultare sul verbale, indicandone il motivo.

tolto: Art. 69. Sono nulle:

tolto: 1. Le schede nelle quali l'elettore si e' fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni oltre quelle di cui all'articolo 65;

tolto: 2. Quelle che non portano la firma ed il bollo di cui all'articolo 63;

tolto: 3. Quelle che portano o contengono segni che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante.

tolto: Si hanno come non scritti sulla scheda i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali e' dato il voto, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei deputati per i quali l'elettore ha facolta' di votare; in entrambi i casi la scheda restera' valida nelle altri parti.

tolto: Se nella scheda e' segnato piu' volte il nome di uno stesso candidato, nel computo dei voti esso viene calcolato una volta sola.

tolto: Art. 74. Il presidente dell'ufficio della prima sezione proclama, in conformita' delle deliberazioni dell'adunanza dei presidenti, eletti nel limite del numero dei deputati assegnati al Collegio, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purche' questo numero oltrepassi l'ottavo del numero degli elettori iscritti.

tolto: Art. 75. Se tutti i deputati assegnati al Collegio non sono stati eletti nella prima votazione, il presidente dell'ufficio della prima sezione proclama, in conformita' alle deliberazioni dell'adunanza dei presidenti, il nome dei candidati che ottennero maggiori voti in numero doppio dei deputati che rimangono da eleggere; e nel giorno a cio' stabilito dal Regio decreto di convocazione, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i candidati stessi.

tolto: Anche in questa elezione di ballottaggio l'elettore scrive sulla propria scheda:

tolto: Quattro nomi nei Collegi in cui restano da eleggere cinque deputati;

tolto: Negli altri Collegi tanti nomi quanti sono i deputati che rimangono da eleggere.

tolto: Art. 77. Nella seconda votazione gli uffici definitivi costituiti per la prima presiedono alle operazioni elettorali, le quali devono compiersi colle stesse formalita' prescritte negli articoli precedenti. Nella seconda votazione pero' l'appello degli elettori comincia alle dieci antimeridiane.

tolto: I suffragi non possono cadere che sopra i candidati fra i quali ha luogo il ballottaggio.

tolto: Si hanno per eletti i candidati che raccolgono il maggior numero di voti validamente espressi.

tolto: Art 80. Quando per qualsiasi causa resti vacante qualche seggio di deputato, il Collegio deve essere convocato nel termine di un mese.

tolto: Dal giorno della pubblicazione del Regio decreto di convocazione del Collegio a quello stabilito per la elezione devono decorrere quindici giorni almeno.

tolto: Se per effetto di tali vacanze si abbiano nel Collegio ad eleggere cinque deputati, l'elettore scrive quattro nomi sulla sua scheda: negli altri casi scrive tanti nomi quanti sono i deputati da eleggere.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1882-05-07;725~art1 · fonte del testo

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