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[1]A datare dal 1.° gennaio 1863 gli stipendi dei Professori ordinari nelle Universita' governative saranno stabiliti come in appresso:

  • a)Ai Professori di Bologna, Napoli, Palermo, Pavia, Pisa e Torino, che contano 10 o piu' anni di servizio, L. 6,000; agli altri L. 5,000.1 3
  • b)Ai Professori di Genova, Catania, Messina, Cagliari, Modena, Parma e Siena, L. 3,600 se contano 10 o piu' anni di servizio; agli altri L. 3,000.1 3 2

[2]Tali stipendi si accresceranno di un decimo ad ogni quinquennio di effettivo servizio nell'insegnamento, computando il quinquennio a cominciare dal 1.° gennaio 1863.

[3]In ogni caso gli aumenti non potranno eccedere la somma di L. 8,000.

[4]Coloro pero' che a detta epoca fruiranno gia' d'uno stipendio maggiore di quello sovra stabilito, saranno compensati della differenza con un assegnamento personale, il quale dovra' proporzionatamente ridursi in ragione dell'accrescersi dello stipendio normale, e cessera' ove ne sia conguagliato o superato per gli aumenti progressivi.

[5]Sono abolite le propine ed ogni altro diritto che ne tenesse luogo per i Professori.

[6]I Direttori di gabinetti laboratorii e cliniche, oltre allo stipendio normale nella qualita' di Professori, avranno uno speciale assegno che non potra' essere minore di L. 500, ne' maggiore di L. 1,000.

[7]Il Regolamento stabilira' il ruolo organico di tali assegni.

[8]Nulla pero' resta innovato per i Professori della facolta' teologica per quanto riguarda gli stipendi.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 dicembre 1885, n. 3570

1

La L. 13 dicembre 1885, n. 3570 ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "E' abrogato, per quanto concerne la Universita' di Catania, l'art. 2, lettera B, della legge 31 luglio 1862, numero 719. Resta pure abrogata la disposizione dell'art. 2, lettera A, che si riferisce all'aumento degli stipendi in lire 6000, per quei professori di detta Universita' che contano dieci o piu' anni di servizio".

L. 13 dicembre 1885, n. 3572

3

La L. 13 dicembre 1885, n. 3572 ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "E' abrogato, per quanto concerne la Universita' di Messina, l'art. 2, lettera B, della legge 31 luglio 1862, numero 719. Resta pure abrogata la disposizione dell'art. 2, lettera A, che si riferisce all'aumento degli stipendi in lire 6000, per quei professori di detta Universita' che contano dieci o piu' anni di servizio".

L. 13 dicembre 1885, n. 3571

2

La L. 13 dicembre 1885, n. 3571 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono abrogati, per quanto concerne la Universita' di Genova, l'art. 52 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, e l'articolo 2, lettera B, della legge 31 luglio 1862, n. 719".

Testo in vigore dal 13 dicembre 1885 al 10 agosto 1887

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 dicembre 1885

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1885 al 13 dicembre 1885.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 dicembre 1885, n. 3571

    La L. 13 dicembre 1885, n. 3571 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono abrogati, per quanto concerne la Universita' di Genova, l'art. 52 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, e l'articolo 2, lettera B, della legge 31 luglio 1862, n. 719".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1862-07-31;719~art2 · fonte del testo

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