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[1]A datare dal 1.° gennaio 1863 gli stipendi dei Professori ordinari nelle Universita' governative saranno stabiliti come in appresso:
- a)Ai Professori di Bologna, Napoli, Palermo, Pavia, Pisa e Torino, che contano 10 o piu' anni di servizio, L. 6,000; agli altri L. 5,000.
- b)Ai Professori di Genova, Catania, Messina, Cagliari, Modena, Parma e Siena, L. 3,600 se contano 10 o piu' anni di servizio; agli altri L. 3,000.
[2]Tali stipendi si accresceranno di un decimo ad ogni quinquennio di effettivo servizio nell'insegnamento, computando il quinquennio a cominciare dal 1.° gennaio 1863.
[3]In ogni caso gli aumenti non potranno eccedere la somma di L. 8,000.
[4]Coloro pero' che a detta epoca fruiranno gia' d'uno stipendio maggiore di quello sovra stabilito, saranno compensati della differenza con un assegnamento personale, il quale dovra' proporzionatamente ridursi in ragione dell'accrescersi dello stipendio normale, e cessera' ove ne sia conguagliato o superato per gli aumenti progressivi.
[5]Sono abolite le propine ed ogni altro diritto che ne tenesse luogo per i Professori.
[6]I Direttori di gabinetti laboratorii e cliniche, oltre allo stipendio normale nella qualita' di Professori, avranno uno speciale assegno che non potra' essere minore di L. 500, ne' maggiore di L. 1,000.
[7]Il Regolamento stabilira' il ruolo organico di tali assegni.
[8]Nulla pero' resta innovato per i Professori della facolta' teologica per quanto riguarda gli stipendi.
Testo in vigore dal 2 agosto 1862 al 1 luglio 1885
