Art. 14
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[1]Saranno esenti da tassa le iscrizioni, le trascrizioni e gli annotamenti presi nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato.
[2]Ove una inscrizione sottoposta a tassa fosse presa nell'interesse comune dello Stato e d'una persona privata, l'esenzione sara' limitata alla parte che spetta alla pubblica Amministrazione.
[3]Saranno pure esenti le iscrizioni prese dal Ministero pubblico o dall'Amministrazione governativa per assicurare l'esazione delle multe e spese di giustizia penale.
[4]Non verra' pagata la tassa fissa stabilita dalla presente legge per le trascrizioni, quando queste in forza della legge sul registro sieno soggette a tassa proporzionale.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
