Art. 14
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. 91 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Saranno esenti da tassa le iscrizioni, le trascrizioni e gli annotamenti presi nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato.
tolto: Ove una inscrizione sottoposta a tassa fosse presa nell'interesse comune dello Stato e d'una persona privata, l'esenzione sara' limitata alla parte che spetta alla pubblica Amministrazione.
tolto: Saranno pure esenti le iscrizioni prese dal Ministero pubblico o dall'Amministrazione governativa per assicurare l'esazione delle multe e spese di giustizia penale.
tolto: Non verra' pagata la tassa fissa stabilita dalla presente legge per le trascrizioni, quando queste in forza della legge sul registro sieno soggette a tassa proporzionale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1862-05-06;593~art14 · fonte del testo
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