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[1]((Tutte le Provincie e tutti i Comuni hanno facolta' di estendere la sovrimposta agli aumenti, comunque avvenuti, dell'imposta erariale sui terreni e fabbricati.
[2]E' abrogato l'articolo 1 della legge 25 marzo 1888, numero 5308)).
Testo in vigore dal 10 agosto 1894 al 16 dicembre 2009
