Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1894 al 10 agosto 1894. Leggi il testo vigente →
[1]Tutte le provincie e tutti i comuni hanno facolta' di estendere la sovrimposta agli aumenti, comunque avvenuti, della imposta erariale sui terreni e fabbricati.
[2]E' abrogato l'articolo 1° della legge 25 marzo 1888, numero 5308.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 10 agosto 1894
