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[1]((Ogni contribuente puo' ricorrere alla Giunta provinciale contro le deliberazioni del Consiglio comunale per aumento ed eccedenza di sovrimposta; ed alla IV Sezione del Consiglio di Stato contro le decisioni della Giunta provinciale.
[2]Contribuenti e Comuni potranno pure far ricorso al Re contro le deliberazioni del Consiglio provinciale per aumento ed eccedenza e contro il decreto Reale alla Sezione IV del Consiglio di Stato.
[3]Tutti i termini pel ricorso e pel procedimento in sede contenziosa sono ridotti alla meta')).
Testo in vigore dal 10 agosto 1894 al 16 dicembre 2009
