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[1]Ogni contribuente puo' ricorrere alla Giunta provinciale contro le deliberazioni del Consiglio comunale per aumento e eccedenza di sovrimposta; ed alla IV sezione del Consiglio di Stato contro le decisioni della Giunta provinciale.
[2]Contribuenti e comuni, potranno pure far ricorso al Re contro le deliberazioni del Consiglio provinciale per aumento ed eccedenza, e contro il decreto Reale alla sezione IV del Consiglio di Stato.
[3]Tutti i termini pel ricorso e pel procedimento in sede contenziosa sono ridotti alla meta'.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 10 agosto 1894
