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[1]L'attentato contro la persona del Sommo Pontefice e la provocazione a commetterlo sono puniti colle stesse pene stabilite per l'attentato e per la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.
[2]Le offese e le ingiurie pubbliche commesse direttamente contro la persona del Pontefice con discorsi, con fatti, o coi mezzi indicati nell'articolo 1 della Legge sulla stampa, sono punite colle pene stabilite all'articolo 19 della Legge stessa.
[3]I detti reati sono d'azione pubblica e di competenza della Corte d'Assisie.
[4]La discussione sulle materie religiose e' pienamente libera.
[5]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 19 giugno 1921, n. 917
1Il Regio Decreto 19 giugno 1921, n. 917 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che "Sono pubblicati ed hanno vigore di legge nelle nuove Provincie annesse in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778: [...] d) gli articoli 1, 2 e 11 della legge 13 maggio 1871, n. 214 (serie 2), sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede".
Testo in vigore dal 1 gennaio 1922 al 20 giugno 1929
