Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1871 al 1 gennaio 1922. Leggi il testo vigente →
[1]L'attentato contro la persona del Sommo Pontefice e la provocazione a commetterlo sono puniti colle stesse pene stabilite per l'attentato e per la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.
[2]Le offese e le ingiurie pubbliche commesse direttamente contro la persona del Pontefice con discorsi, con fatti, o coi mezzi indicati nell'articolo 1 della Legge sulla stampa, sono punite colle pene stabilite all'articolo 19 della Legge stessa.
[3]I detti reati sono d'azione pubblica e di competenza della Corte d'Assisie.
[4]La discussione sulle materie religiose e' pienamente libera.
Testo in vigore dal 15 maggio 1871 al 1 gennaio 1922
