Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1922 al 20 giugno 1929. Leggi il testo vigente →
[1]Gli Inviati dei Governi esteri presso Sua Santita' godono nel Regno di tutte le prerogative ed immunita' che spettano agli Agenti diplomatici secondo il diritto internazionale.
[2]Alle offese contro di essi sono estese le sanzioni penali per le offese agli Inviati delle Potenze estere presso il Governo italiano.
[3]Agli Inviati di Sua Santita' presso i Governi esteri sono assicurate, nel territorio del Regno, le prerogative ed immunita' d'uso, secondo lo stesso diritto, nel recarsi al luogo di loro missione e nel ritornare.
[4]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 19 giugno 1921, n. 917
1Il Regio Decreto 19 giugno 1921, n. 917 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che "Sono pubblicati ed hanno vigore di legge nelle nuove Provincie annesse in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778: [...] d) gli articoli 1, 2 e 11 della legge 13 maggio 1871, n. 214 (serie 2), sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede".
Testo in vigore dal 1 gennaio 1922 al 20 giugno 1929
