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[1]Gli Inviati dei Governi esteri presso Sua Santita' godono nel Regno di tutte le prerogative ed immunita' che spettano agli Agenti diplomatici secondo il diritto internazionale.
[2]Alle offese contro di essi sono estese le sanzioni penali per le offese agli Inviati delle Potenze estere presso il Governo italiano.
[3]Agli Inviati di Sua Santita' presso i Governi esteri sono assicurate, nel territorio del Regno, le prerogative ed immunita' d'uso, secondo lo stesso diritto, nel recarsi al luogo di loro missione e nel ritornare.
Testo in vigore dal 15 maggio 1871 al 1 gennaio 1922
