Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1871 al 1 gennaio 1922. Leggi il testo vigente →

[1]Gli Inviati dei Governi esteri presso Sua Santita' godono nel Regno di tutte le prerogative ed immunita' che spettano agli Agenti diplomatici secondo il diritto internazionale.

[2]Alle offese contro di essi sono estese le sanzioni penali per le offese agli Inviati delle Potenze estere presso il Governo italiano.

[3]Agli Inviati di Sua Santita' presso i Governi esteri sono assicurate, nel territorio del Regno, le prerogative ed immunita' d'uso, secondo lo stesso diritto, nel recarsi al luogo di loro missione e nel ritornare.

Testo in vigore dal 15 maggio 1871 al 1 gennaio 1922

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-05-13;214~art11 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari