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L'impiegato civile o il militare che abbia assunto l'ufficio di Ministro Segretario di Stato o di Sotto Segretario di Stato, con stipendio o indennita' superiori allo stipendio precedentemente goduto, non puo' computare agli effetti della pensione quest'aumento d'indennita' o di stipendio.
Testo in vigore dal 16 giugno 1893 al 22 dicembre 2008
