Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1893
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1893 al 22 dicembre 2008. 145 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Per i funzionari coloniali e gl'impiegati civili dello Stato non dipendenti dai Ministeri della Guerra e Marina, l'applicazione ai singoli casi del primo comma dell'articolo 2 della legge 1° luglio 1890 n. 7004, sara' fatta previo parere del Consiglio superiore di sanita'; per i militari dell'esercito e dell'armata si seguiranno le stesse norme prescritte per l'accertamento delle altre infermita' da essi contratte per causa di servizio, le quali norme saranno pure applicate agl'impiegati civili dipendenti dai Ministeri della Guerra e della Marina.
tolto: La misura della pensione di cui nel terzo comma del predetto articolo 2 della legge 1° luglio 1890 n. 7004 sara' determinata, tanto per i funzionari ed impiegati civili, quanto per i militari dell'esercito e dell'armata e per gli operai borghesi dipendenti dai Ministeri della Guerra e della Marina, in base alle rispettive leggi sulle pensioni, salvo le modificazioni portate dalla presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1893-06-15;279~art17 · fonte del testo
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