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[1]Per i funzionari coloniali e gl'impiegati civili dello Stato non dipendenti dai Ministeri della Guerra e Marina, l'applicazione ai singoli casi del primo comma dell'articolo 2 della legge 1° luglio 1890 n. 7004, sara' fatta previo parere del Consiglio superiore di sanita'; per i militari dell'esercito e dell'armata si seguiranno le stesse norme prescritte per l'accertamento delle altre infermita' da essi contratte per causa di servizio, le quali norme saranno pure applicate agl'impiegati civili dipendenti dai Ministeri della Guerra e della Marina.

[2]La misura della pensione di cui nel terzo comma del predetto articolo 2 della legge 1° luglio 1890 n. 7004 sara' determinata, tanto per i funzionari ed impiegati civili, quanto per i militari dell'esercito e dell'armata e per gli operai borghesi dipendenti dai Ministeri della Guerra e della Marina, in base alle rispettive leggi sulle pensioni, salvo le modificazioni portate dalla presente legge.

Testo in vigore dal 16 giugno 1893 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1893-06-15;279~art17 · fonte del testo

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