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[1]Gli impiegati civili e i militari i quali, all'atto in cui andra' in vigore la presente legge, si troveranno nelle condizioni prescritte dalle leggi precedenti per aver diritto al collocamento a riposo, conservano la facolta' di liquidare la pensione sulla media degli stipendi percepiti nell'ultimo triennio, purche' cessino dal servizio con lo stesso grado e stipendio che avevano alla promulgazione della presente legge.
[2]Conservano lo stesso diritto coloro i quali saranno collocati a riposo d'autorita' o per ragioni di salute prima di aver compiuto un quinquennio nello stesso grado e con lo stesso stipendio che avevano alla promulgazione della presente legge.
[3]La vedova e i figli minorenni dell'impiegato civile o del militare che sia morto nello stesso grado e collo stesso stipendio che aveva alla promulgazione della presente legge, conserveranno la facolta' di far liquidare la propria pensione sulla media degli stipendi percepiti dal defunto nell'ultimo triennio.
[4]Gli ufficiali dell'esercito e della marina che cessino dal servizio effettivo d'autorita' durante i due anni e mezzo dopo la promulgazione della presente legge, avranno la pensione liquidata in base all'ultimo stipendio, purche' conservino lo stesso grado e stipendio che hanno alla data della presente legge.
[5]Anche nel caso di promozione degli impiegati civili e dei militari di cui si parla nei capoversi precedenti, essi e i loro aventi diritto non potranno mai liquidare una pensione minore di quella che toccherebbe loro se cessassero dal servizio nel grado e collo stipendio uguali a quelli che avevano alla promulgazione della presente legge.
Testo in vigore dal 16 giugno 1893 al 22 dicembre 2008
