Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924. Leggi il testo vigente →
La nomina e la rinnovazione degli amministratori di una istituzione pubblica di beneficenza, che non sia posta sotto l'amministrazione della congregazione di carita', si fanno a termini delle tavole di fondazione o dei rispettivi statuti.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924
