Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 marzo 1924 al 1 luglio 1954. Leggi il testo vigente →

[1]L'ammissione in un ospedale, qualora non sia richiesta a pagamento, non puo' effettuarsi, se dal richiedente non siano dimostrate la condizione di poverta' e la necessita' del ricovero, in dipendenza dell'impossibilita' della cura o dell'assistenza ostetrica a domicilio, o negli ambulatori o dispensari.

[2]In caso d'urgenza il ricovero dev'essere provvisoriamente consentito, salvo all'amministrazione ospedaliera di accertare successivamente il concorso delle suindicate condizioni.

[3]Qualora, pero', si tratti di persona che, secondo le disposizioni statutarie dell'istituto, non abbia titolo all'assistenza gratuita, l'ammissione nell'ospedale dev'essere, di regola, preceduta, sotto pena di decadere dal diritto al rimborso della relativa spesa, dall'ordinanza emessa a termini dello articolo 79 della presente legge, dalla quale risulti accertata l'urgenza del ricovero. Solo quando l'urgenza sia tale da non consentire l'emissione dell'ordinanza prima del ricovero, questo puo' essere effettuato in via provvisoria, in seguito a verbale d'ammissione, redatto da un apposito sanitario dell'ospedale, e da cui risulti la circostanza dell'eccezionale urgenza; ma anche in questo caso devesi promuovere, nei due giorni successivi, l'emissione dell'ordinanza.

[4]Agli effetti del rimborso della relativa spesa, il ricovero dev'essere in tutti i casi notificato, entro cinque giorni dalla data dell'ammissione, mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, al Comune del presunto domicilio di soccorso del ricoverato.

[5]3 4

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841

3

con decorrenza dal 1 luglio 1924

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

Decreto 11 febbraio 1924

4

con decorrenza dal 1 marzo 1924

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Testo in vigore dal 5 marzo 1924 al 1 luglio 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 marzo 1924

Confronto con la versione in vigore dal 23 gennaio 1924 al 5 marzo 1924.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 11 febbraio 1924

    Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

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urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art78b · fonte del testo

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