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[1]((IL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2841 HA DISPOSTO (CON L'ART.

  • 29)CHE IL PRESENTE ARTICOLO E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE ART. 58 DELLA L. 17 LUGLIO 1890, N. 6972)).

[2]3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841

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con decorrenza dal 1 luglio 1924

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

Testo in vigore dal 23 gennaio 1924 al 5 marzo 1924

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 23 gennaio 1924

Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924. 199 parole tolte, 29 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Non sono soggetti al concentramento nella congregazione di carita', ma possono essere riuniti in gruppi, a norma dell'art. 58:aggiunto: IL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2841 HA DISPOSTO (CON L'ART.

tolto: a) gli istituti di beneficenza d'ogni specie pei bambini lattanti e pel baliatico, ed i brefotrofi;

tolto: b) gli asili ed altri istituti per l'infanzia;

tolto: c) gli istituti ospitalieri ed i manicomi fondati a beneficio di uno o piu' comuni che, insieme riuniti, abbiano non meno di 5000 abitanti;

tolto: d) gli istituti di beneficenza, con o senza convitto, per l'istruzione e l'educazione, in istato di sanita' o d'infermita'; e quelli destinati a fornire ricovero a nubili, vedove o persone incapaci per condizione sociale od eta' avanzata di procurarsi in tutto, o in parte, i mezzi di sussistenza;

tolto: e) i riformatorii e le case di custodia o di correzione;

tolto: f) gli istituti di beneficenza d'ogni specie, mantenuti principalmente col mezzo di volontarie sottoscrizioni od oblazioni, o di altre entrate eventuali.

tolto: Tuttavia gli istituti che al giorno della pubblicazione della presente legge sono amministrati dalla congregazione di carita', continueranno ad essere amministrati dalla congregazione stessa; eccetto che le ragioni di convenienza amministrativa delle quali e' parola nell'art. 57, esigano invece il distacco dalla congregazione di carita' o il raggruppamento ai termini dell'art. 58aggiunto: 29) CHE IL PRESENTE ARTICOLO E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE ART. 58 DELLA L. 17 LUGLIO 1890, N. 6972.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841

    Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art59 · fonte del testo

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