Art. 59
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 gennaio 1924 al 5 marzo 1924. Leggi il testo vigente →
[1]((IL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2841 HA DISPOSTO (CON L'ART.
- 29)CHE IL PRESENTE ARTICOLO E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE ART. 58 DELLA L. 17 LUGLIO 1890, N. 6972)).
[2]3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841
3con decorrenza dal 1 luglio 1924
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".
Testo in vigore dal 23 gennaio 1924 al 5 marzo 1924
