Art. 39
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[1]((La Giunta provinciale amministrativa, in occasione dell'esame dei bilanci preventivi:
[2]1° Cura che le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riducano al minimo necessario le spese di amministrazione e di personale ed, in caso di inadempienza, vi provvede direttamente; quando occorra a tal uopo una modifica degli statuti o dei regolamenti, invita le amministrazioni a farne proposta entro un congruo termine, salvi i provvedimenti d'ufficio, a norma dell'art. 45 della legge:
[3]2° Stanzia nei bilanci delle istituzioni, le cui rendite siano destinate a sussidi di carattere indeterminato, quando gli amministratori non vi abbiano provveduto, non meno di un terzo delle rendite stesse per l'assistenza dei fanciulli poveri che non possano essere assistiti come esposti, e piu' specialmente per sussidiare i figli legittimi o riconosciuti dai genitori, quando si trovino in stato di abbandono materiale o morale;
[4]3° Inscrive in bilancio le spese obbligatorie in base alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti, quando gli amministratori non vi abbiano provveduto)). 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841
3con decorrenza dal 1 luglio 1924
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".
Testo in vigore dal 23 gennaio 1924 al 5 marzo 1924
