Art. 39
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[1]La giunta provinciale amministrativa, in occasione della revisione dei bilanci preventivi, deve curare che le istituzioni pubbliche di beneficenza riducano al necessario le spese di amministrazione e di personale.
[2]Qualora occorra a quest'uopo una modificazione degli statuti, invitera' le amministrazioni a farne proposta.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924
