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[1]Nel caso che l'affitto annuo degli immobili, dei quali si e' intimata la licenza, non ecceda la somma di lire trecento per tutta la durata della locazione, o quando trattasi di terreni non superiori a tre ettari, la citazione avra' luogo dinanzi i Conciliatori per biglietto in carta libera, ed in carta bollata di centesimi cinquanta dinanzi i Pretori. 1
[2]La citazione nei Comuni, ove non siavi sede di Pretura, potra' esser notificata dagli uscieri dei Conciliatori, anco nei casi di competenza dei Pretori.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 24 dicembre 1896.
[5]UMBERTO.
[6]G. Costa.
[7]Vieto, Il Guardasigilli: G. Costa.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 20 settembre 1922, n. 1316
1Il Regio Decreto 20 settembre 1922, n. 1316 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "La competenza del conciliatore stabilita nell'art. 5 della legge 24 dicembre 1896, n. 547 e' aumentata a lire mille quanto al complessivo ammontare del fitto, e ad ettari dieci quanto alla estensione del fondo". Il Regio Decreto 25 febbraio 1923, n. 324, nel modificare l'art. 27 del Regio Decreto 20 settembre 1922, n. 1316, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della presente modifica al 1 ottobre 1923. Il Regio decreto 6 settembre 1923, n. 1920, nel modificare l'art. 27 del Regio Decreto 20 settembre 1922, n. 1316, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della presente modifica al 1 gennaio 1924.
Testo in vigore dal 31 ottobre 1922 al 29 ottobre 1936
