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[1]Nel caso che l'affitto annuo degli immobili, dei quali si e' intimata la licenza, non ecceda la somma di lire trecento per tutta la durata della locazione, o quando trattasi di terreni non superiori a tre ettari, la citazione avra' luogo dinanzi i Conciliatori per biglietto in carta libera, ed in carta bollata di centesimi cinquanta dinanzi i Pretori.

[2]La citazione nei Comuni, ove non siavi sede di Pretura, potra' esser notificata dagli uscieri dei Conciliatori, anco nei casi di competenza dei Pretori.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 24 dicembre 1896.

[5]UMBERTO.

[6]G. Costa.

[7]Vieto, Il Guardasigilli: G. Costa.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1896 al 31 ottobre 1922

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1896-12-24;547~art5 · fonte del testo

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