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[1]Oltre che nei casi preveduti nell'art. 17 della legge di pubblica sicurezza, la licenza di portare armi non puo' essere accordata:

[2]1° a chi abbia riportata condanna alla reclusione per delitti contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione o ricatto;

[3]2° a chi sia stato condannato per porto abusivo di armi nel caso del n. 2 dell'art. 464 Codice penale o in quello contemplato nell'ultimo capoverso dell'art. 20 della legge di pubblica sicurezza.

Testo in vigore dal 3 luglio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-07-02;319~art5 · fonte del testo

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