Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 gennaio 1922 al 15 aprile 1922. Leggi il testo vigente →

[1]Per gli effetti dell'art. 373 del Codice penale, alle armi propriamente dette sono parificati i rasoi e i coltelli di qualsiasi forma e lunghezza; e ogni altro strumento da punta o da taglio atto ad offendere. 2 5

[2]Oltre che nei casi indicati all'art. 182 Codice procedura penale, il giudice puo' rilasciare mandato di cattura contro gli imputati di lesione personale, prevista dall'art. 372, prima parte e primo capoverso, n. 1, Codice penale, qualora concorrano le circostanze di ci all'art. 373 Codice stesso.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 23 giugno 1921, n. 887

2

Il Regio Decreto 23 giugno 1921, n. 887 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "Sono pubblicati nelle nuove Provincie annesse al Regno d'Italia in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1776: [...] c) gli articoli 1 p. p. e 3 e 4 della legge luglio 1908, n. 319 sulle lesioni commesse con armi". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il Codice e le leggi entreranno in vigore nelle nuove Provincie il 1° gennaio 1922".

Regio Decreto 22 dicembre 1921, n. 1851

5

Il Regio Decreto 22 dicembre 1921, n. 1851, nel modificare l'art. 2, comma 1 del Regio Decreto 23 giugno 1921, n. 887, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogata al 1° aprile 1922 l'entrata in vigore, nelle nuove Provincie del Regno, del Codice penale, del Codice di procedura penale e delle altre leggi penali, ivi pubblicate col R. decreto 23 giugno 1921, numero 887".

Testo in vigore dal 10 gennaio 1922 al 15 aprile 1922

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 gennaio 1922

Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1921 al 10 gennaio 1922.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 22 dicembre 1921, n. 1851

    Il Regio Decreto 22 dicembre 1921, n. 1851, nel modificare l'art. 2, comma 1 del Regio Decreto 23 giugno 1921, n. 887, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogata al 1° aprile 1922 l'entrata in vigore, nelle nuove Provincie del Regno, del Codice penale, del Codice di procedura penale e delle altre leggi penali, ivi pubblicate col R. decreto 23 giugno 1921, numero 887".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1908-07-02;319~art1 · fonte del testo

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