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[1]Per gli effetti dell'art. 373 del Codice penale, alle armi propriamente dette sono parificati i rasoi e i coltelli di qualsiasi forma e lunghezza; e ogni altro strumento da punta o da taglio atto ad offendere.

[2]Oltre che nei casi indicati all'art. 182 Codice procedura penale, il giudice puo' rilasciare mandato di cattura contro gli imputati di lesione personale, prevista dall'art. 372, prima parte e primo capoverso, n. 1, Codice penale, qualora concorrano le circostanze di ci all'art. 373 Codice stesso.

Testo in vigore dal 3 luglio 1908 al 30 luglio 1921

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-07-02;319~art1 · fonte del testo

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