Art. 73 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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[1]Le occupazioni temporanee prevedute dall'articolo 71 non possono in nessun caso essere protratte oltre il termine di due anni, decorrendi dal giorno in cui ebbero luogo.
[2]Occorrendo di renderle definitive, si procedera' secondo le norme di che agli articoli 16 e seguenti della presente Legge.
Testo in vigore dal 8 luglio 1865 al 30 giugno 2002
