Art. 74 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 74 e 75 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. nonché agli artt. 3 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nella parte in cui, disciplinando il procedimento per l'espropriazione di terreni per opere militari, non prevedono che l'organo statale, titolare del potere di espropriazione, debba, prima di adottare gli atti finali, acquisire il parere non vincolante della Regione, nell'ipotesi in cui i terreni medesimi siano ubicati nel territorio della Regione autonoma della Sardegna e siano altresì assoggettati al regime dei beni demaniali ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge n. 1766 del 1927. Il rimettente dubita della legittimità costituzionale di disposizioni di cui non è chiamato a fare applicazione, poiché il giudizio principale - da definire secondo la disciplina prevista in materia di usi civici e sulla base delle regole proprie del sistema di riparto delle giurisdizioni - risulta avere ad oggetto la determinazione dell'attuale regime giuridico dei terreni in questione, sottoposti ad espropriazione in asserita carenza di un presupposto, e non l'illegittimità del relativo procedimento ablatorio, in quanto eventualmente derivata dall'illegittimità costituzionale delle disposizioni di riferimento. Inoltre, un'eventuale pronuncia caducatoria risulterebbe, nella situazione di specie, inutiliter data , atteso che l'efficacia delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale, secondo consolidata giurisprudenza della Corte, trova un limite nei cosiddetti "rapporti esauriti", tra i quali dovrebbero intendersi ricompresi anche quelli costituiti sulla base di provvedimenti divenuti inoppugnabili per decorso del termine di decadenza. Nel senso che l'efficacia delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale trova un limite nei "rapporti esauriti", v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 3/1996, ordinanze n. 398/1989 e n. 365/1987. Per la manifesta inammissibilità delle questioni prive di rilevanza, v., ex multis , le citate ordinanze n. 265/2008, n. 150/2008 e n. 176/2007.
Art. 74 Sulle espropriazioni per causa di utilita' pubblica · Art. 75 Sulle espropriazioni per causa di utilita' pubblica · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 1865
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2002 al 22 dicembre 2008. 20 parole aggiunte.
aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1865-06-25;2359~art74 · fonte del testo
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