Art. 60 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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[1]Dopo l'esecuzione di un'opera di pubblica utilita', se qualche fondo a tal fine acquistato non ricevette o in tutto o in parte la preveduta destinazione, gli espropriati o gli aventi ragione da essi che abbiano la proprieta' dei beni da cui fu staccato quello espropriato, hanno diritto ad ottenerne la retrocessione.
[2]Il prezzo di tali fondi, ove non sia pattuito amichevolmente fra le parti, sara' fissato giudizialmente in seguito a perizia fatta a norma degli articoli 32 e 33.
[3]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 11 MARZO 1923, N. 691, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473)).
Testo in vigore dal 26 aprile 1923 al 30 giugno 2002
