Art. 60 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1865 al 26 aprile 1923. Leggi il testo vigente →
[1]Dopo l'esecuzione di un'opera di pubblica utilita', se qualche fondo a tal fine acquistato non ricevette o in tutto o in parte la preveduta destinazione, gli espropriati o gli aventi ragione da essi che abbiano la proprieta' dei beni da cui fu staccato quello espropriato, hanno diritto ad ottenerne la retrocessione.
[2]Il prezzo di tali fondi, ove non sia pattuito amichevolmente fra le parti, sara' fissato giudizialmente in seguito a perizia fatta a norma degli articoli 32 e 33.
[3]Esso non potra' eccedere l'ammontare dell'indennita' ricevuta dal proprietario per l'espropriazione del suo fondo, salvo vi si fossero dall'espropriante eseguite nuove opere che ne avessero aumentato il valore.
Testo in vigore dal 8 luglio 1865 al 26 aprile 1923
