Art. 54 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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[1]Un estratto dei Decreti accennati nell'articolo precedente debb'essere anche inserito nel termine di cinque giorni nel giornale destinato per la pubblicazione degli avvisi giudiziarii della provincia.
[2]Coloro che hanno ragioni da esperire sull'indennita', possono impugnarla come insufficiente nel termine di trenta giorni successivi alla suddetta inserzione, e nei modi indicati all'art. 51.
[3]Scorso il suddetto termine senza che siasi proposto richiamo, l'indennita' si avra' anche rispetto ad essi definitivamente stabilita nella somma depositata.
Testo in vigore dal 8 luglio 1865 al 30 giugno 2002
