Art. 41 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327

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[1]Qualora dall'esecuzione dell'opera pubblica derivi un vantaggio speciale e immediato alla parte del fondo non espropriata, questo vantaggio sara' estimato e detratto dalla indennita' quale sarebbe se fosse calcolata a norma dell'articolo precedente.

[2]Se il vantaggio di cui e' detto qui sopra sara' estimato a piu' di un quarto della indennita' che, secondo l'art. 40, sarebbe dovuta al proprietario, questi potra' abbandonare all'espropriante l'intero immobile pel giusto prezzo estimato a termini dell'art. 39, sempreche' il giusto prezzo della parte del fondo espropriata superi il quarto del giusto prezzo dell'intero immobile.

[3]L'espropriante puo' esimersi dall'accettare questo abbandono, pagando una somma non minore dei tre quarti della indennita' estimata, a norma dell'art. 40.

[4]In ogni caso pero' la indennita' dovuta al proprietario non potra' essere mai minore della meta' di quella che gli ispetterebbe ai termini dell'art. 40.

Testo in vigore dal 8 luglio 1865 al 30 giugno 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1865-06-25;2359~art41 · fonte del testo

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