Art. 40 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327

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Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 1 agosto 2002, n. 166

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La L. 1 agosto 2002, n. 166, nel modificare l'art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 3) la proroga al 31 dicembre 2002 dell'entrata in vigore della presente abrogazione. Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185, nel modificare l'art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) la proroga al 30 giugno 2003 dell'entrata in vigore della presente abrogazione. Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento al 30 giugno 2003.

Testo in vigore dal 30 giugno 2002 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 305/2003

    Questione inammissibile
    1 ottobre 2003

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e 15-16 legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificati dall'art. 14 legge 28 gennaio 1977, n. 10 laddove non prevede che in caso di espropriazione parziale di terreno agricolo l'indennità differenziale riferita al complessivo pregiudizio subito dall'intera azienda agricola non possa mai eccedere quello che sarebbe l'importo dell'indennità dovuta in caso di esproprio totale del medesimo mappale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per ingiustificata irrazionalità nella disciplina di situazioni uguali, o quanto meno raffrontabili. Infatti, il giudice rimettente, oltre ad omettere del tutto, nell'esposizione della fattispecie, i passaggi del procedimento estimatorio prospetta un dubbio di legittimità costituzionale attinente a pregiudizi e inconvenienti privi di rilievo costituzionale, e dunque a materia propria dell'osservazione dei giudici di merito. In ogni caso, si deve comunque rilevare l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il giudice ‘a quò, nel senso dell'obbligatorietà, discendente dal combinato disposto delle norme censurate, della stima differenziale dell'azienda, invece che della somma algebrica tra valore del fondo e perdite dell'azienda. L’ordinanza, pertanto, è inidonea a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale - V., ordinanze, citate, n. 50/2003, n. 2/2003, n. 1/2003, n. 388/2002, n. 261/2002.

    Art. 40 Sulle espropriazioni per causa di utilita' pubblica · Art. 14 Norme per la edificabilita' dei suoli · Art. 3 cost. · Art. 15 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2002

Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1865 al 30 giugno 2002. 33 parole tolte.

tolto: Nei casi di occupazione parziale, l'indennita' consistera' nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione, ed il giusto prezzo che potra' avere la residua parte di esso dopo l'occupazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 1 agosto 2002, n. 166

    La L. 1 agosto 2002, n. 166, nel modificare l'art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 3) la proroga al 31 dicembre 2002 dell'entrata in vigore della presente abrogazione. Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185, nel modificare l'art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) la proroga al 30 giugno 2003 dell'entrata in vigore della presente abrogazione. Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento al 30 giugno 2003.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1865-06-25;2359~art40 · fonte del testo

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