Art. 34 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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La perizia indicata nei due articoli precedenti avra' gli effetti di una perizia giudiziale, e potra' essere impugnata soltanto nelle forme e nei modi preveduti da questa Legge, ed in difetto dal Codice di procedura civile.
Testo in vigore dal 8 luglio 1865 al 30 giugno 2002
