Art. 30 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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[1]Il Prefetto ordinera' il deposito delle indennita' accettate o convenute nella Cassa pubblica dei depositi e prestiti per gli effetti di cui all'art. 52, e potra' anche, udito il Consiglio di Prefettura, autorizzare il pagamento diretto dell'indennita' per intero od in parte all'espropriato, quando sara' da questo o dall'espropriante somministrata a tutela dei diritti dei terzi idonea guarentigia.
[2]In seguito alla presentazione degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento, il Prefetto autorizzera' l'occupazione immediata dei fondi, pei quali fu accettata od amichevolmente fissata la indennita' stessa, facendo di questa espressa menzione. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 aprile 1926, n. 686
3La L. 3 aprile 1926, n. 686 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "E' parimenti devoluta al pretore od al Tribunale, come sopra competente, la facolta' attribuita al Prefetto dagli articoli 30 e 48 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, di autorizzare il pagamento diretto della indennita' di espropriazione".
Testo in vigore dal 15 maggio 1926 al 1 maggio 1968
