Art. 30 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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[1]Il Prefetto ordinera' il deposito delle indennita' accettate o convenute nella Cassa pubblica dei depositi e prestiti per gli effetti di cui all'art. 52, e potra' anche, udito il Consiglio di Prefettura, autorizzare il pagamento diretto dell'indennita' per intero od in parte all'espropriato, quando sara' da questo o dall'espropriante somministrata a tutela dei diritti dei terzi idonea guarentigia.
[2]In seguito alla presentazione degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento, il Prefetto autorizzera' l'occupazione immediata dei fondi, pei quali fu accettata od amichevolmente fissata la indennita' stessa, facendo di questa espressa menzione.
Testo in vigore dal 8 luglio 1865 al 15 maggio 1926
