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[1]Durante il periodo nel quale i detti beni rimarranno di proprieta' del comune e sino a che non sia attuato il nuovo catasto, disposto con la legge 1° marzo 1886 n. 3682 (serie 2ª), saranno esonerati da imposta e sovrimposta.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 14 aprile 1892.
[4]UMBERTO.
[5]G. NICOTERA. G. COLOMBO.
[6]Visto, il Guardasigilli: B. CHIMIRRI.
Testo in vigore dal 25 aprile 1892 al 1 settembre 1895
